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Guida · Aggiornata al 8 ottobre 2026

Testo unico IVA 2027: che cosa cambia (e che cosa no) per le spese anticipate

Dal 1° gennaio 2027 si applica il nuovo Testo unico IVA. L'art. 15 del DPR 633/1972 viene abrogato e la regola sulle spese anticipate in nome e per conto del cliente passa all'art. 29, comma 1, lettera c). In breve: cambia il riferimento, non la regola.

In breve

  • La regola resta la stessa. Il nuovo articolo usa le stesse parole del vecchio: le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se documentate, restano escluse dalla base imponibile IVA.

  • Cambia il riferimento in fattura. Per le fatture datate dal 1° gennaio 2027 si cita l'art. 29, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/2026 al posto dell'art. 15 del DPR 633/1972.

  • Il codice natura resta N1, ad oggi. Le specifiche tecniche della fattura elettronica non hanno annunciato cambiamenti per il 2027.

Il testo a confronto

Il Testo unico è il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4/L alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026. È in vigore dal 31 gennaio 2026, ma le sue disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 171). Da quella data l'art. 170 abroga, tra gli altri, gli articoli da 1 a 17 del DPR 633/1972, e quindi anche l'art. 15.

Fino al 31 dicembre 2026

Art. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972

«Non concorrono a formare la base imponibile: […] 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate»

Dal 1° gennaio 2027

Art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10/2026

«Non concorrono a formare la base imponibile: […] c) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate»

La rubrica dell'art. 29, «Esclusioni dal computo della base imponibile», indica come fonte proprio l'art. 15 del DPR 633/1972. Nello stesso articolo restano anche le altre esclusioni di prima: interessi moratori e penalità, sconti e abbuoni, imballaggi con rimborso alla resa e rivalsa dell'IVA.

Che cosa non cambia

Perché una spesa resti fuori dall'IVA servono, come prima, due condizioni insieme:

  1. 1. In nome e per conto del cliente. Lo studio paga come mandatario con rappresentanza: il documento della spesa è intestato al cliente, non allo studio.
  2. 2. Regolarmente documentata. Ogni spesa ha la sua ricevuta o il suo documento, e si riaddebita per l'importo pagato, senza ricarichi. La Cassazione (ordinanza n. 36584/2021) ha ricordato che la documentazione si valuta spesa per spesa.

Se manca una delle due condizioni, la somma riaddebitata entra nella base imponibile. È il caso delle spese che lo studio sostiene in nome proprio per svolgere l'incarico: si riaddebitano con l'IVA, oggi come dal 2027.

Che cosa cambia in fattura

Cambiano i riferimenti di legge, dove lo studio li scrive: nella descrizione della riga, nelle note a piè di fattura, nel campo RiferimentoNormativo delle righe N1 della fattura elettronica e nei prospetti allegati. Conta la data della fattura:

RiferimentoFatture fino al 31/12/2026Fatture dal 1/1/2027
Spese anticipate escluseart. 15, comma 1, n. 3, DPR 633/1972art. 29, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10/2026
Fatturazioneart. 21 DPR 633/1972art. 72 D.Lgs. 10/2026
Codice natura XMLN1N1 (nessuna modifica annunciata)

Le specifiche tecniche della fattura elettronica oggi in vigore descrivono il codice N1 come «escluse ex art. 15». Il testo unico stabilisce che, quando leggi, regolamenti o provvedimenti rinviano a norme abrogate, il rinvio si intende fatto alle norme corrispondenti del testo unico (art. 170, comma 3). Fino a un eventuale aggiornamento delle specifiche, N1 resta quindi il codice delle stesse operazioni. Aggiorneremo questa guida se l'Agenzia delle Entrate cambierà la descrizione o i controlli.

Che cosa preparare entro dicembre 2026

  1. Le diciture delle fatture. Descrizioni delle righe, note a piè di fattura e modelli che citano l'art. 15 del DPR 633/72: dal 1° gennaio 2027 vanno riferiti all'art. 29, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/2026.

  2. Il programma di fatturazione. Codici IVA, tipi di esenzione e campo RiferimentoNormativo delle righe N1: va previsto il nuovo riferimento per le fatture datate 2027, senza toccare quelle del 2026.

  3. Proforme e prospetti. Dove si cita l'art. 21 del DPR 633/72 (la fattura), dal 2027 il riferimento è l'art. 72 del testo unico.

  4. Lettere d'incarico e mandati. Il mandato a pagare le spese in nome e per conto del cliente spesso cita l'art. 15: per i nuovi incarichi conviene citare l'art. 29. La sostanza del mandato non cambia.

  5. Le specifiche tecniche. Controllare a fine anno se l'Agenzia delle Entrate aggiorna la descrizione del codice natura N1, oggi ancora «escluse ex art. 15».

Nel programma

Come lo fa Rimborsi Click

Rimborsi Click sceglie il riferimento dalla data della fattura, senza impostazioni da cambiare: «art. 15 DPR 633/72» fino al 31 dicembre 2026 e «art. 29 D.Lgs. 10/2026» dal 1° gennaio 2027. Vale per le righe N1 del file XML, per il prospetto PDF delle spese, per la proforma (art. 21, poi art. 72) e per i testi della lettera d'incarico. Una fattura del 2026 ricreata nel 2027 mantiene il riferimento del 2026.

Le spese in nome proprio, con l'IVA, si distinguono da quelle escluse già nella tipologia di spesa: il programma le mette nella fattura nel modo giusto.

Domande frequenti

Dal 2027 le spese anticipate per i clienti diventano imponibili IVA?

No. L'art. 29, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/2026 ripete parola per parola l'art. 15, n. 3, del DPR 633/1972: le somme rimborsate per anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, restano fuori dalla base imponibile.

Che riferimento scrivo nelle fatture dal 1° gennaio 2027?

Dove lo studio indica la norma (descrizione della riga, nota in fattura, campo RiferimentoNormativo dell'XML), per le fatture datate dal 1° gennaio 2027 il riferimento è l'art. 29, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 10/2026. Per le fatture fino al 31 dicembre 2026 resta l'art. 15, comma 1, n. 3, del DPR 633/1972.

Nella fattura elettronica cambia il codice natura N1?

Ad oggi no. Le specifiche tecniche in vigore descrivono ancora N1 come «escluse ex art. 15» e l'Agenzia delle Entrate non ha annunciato modifiche per il 2027. Il testo unico stabilisce che i rinvii alle norme abrogate si intendono fatti alle norme corrispondenti (art. 170, comma 3). Aggiorneremo questa guida se le specifiche cambieranno.

Cambia anche l'articolo sulla fattura?

Sì: le regole sulla fatturazione, oggi all'art. 21 del DPR 633/1972, dal 2027 sono all'art. 72 del D.Lgs. 10/2026. Va aggiornato anche questo riferimento, dove compare nei documenti dello studio, per esempio nelle proforme.

Fonti

  • D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10, artt. 29, 72, 170 e 171: Gazzetta Ufficiale · Normattiva
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 15, comma 1, n. 3 (in vigore fino al 31 dicembre 2026).
  • Specifiche tecniche della fattura elettronica: Agenzia delle Entrate
  • Corte di Cassazione, ordinanza n. 36584 del 25 novembre 2021.

Fonti controllate il 8 ottobre 2026. La guida spiega le norme in generale e non sostituisce la valutazione del singolo caso.